Novità su argomenti già noti: giurisprudenza attuale sul metodo pratico

08.12.2025
Author wevalue AG

Dal punto di vista della teoria della valutazione, il metodo pratico è il «figliastro» della valutazione aziendale. Tuttavia, è molto apprezzato nella pratica valutativa e nelle valutazioni fiscali. Non sorprende quindi che i tribunali debbano occuparsi ripetutamente di aspetti relativi alla sua applicazione. Il contributo esamina le sentenze attuali.

Introduzione

Quali sono i pro e i contro del metodo pratico? La circolare n. 28 del 28 agosto 2008 (KS 28) disciplina la valutazione delle quote non quotate di società di capitali ai fini dell’imposta sul patrimonio. Il metodo ivi descritto è considerato la versione scritta del metodo pratico, anche se in nessuna parte del documento viene denominato in questo modo.

Le obiezioni teoriche al metodo pratico non sono nuove. Già nel 1946 Karl Käfer osservava che «il metodo ha solo il vantaggio di risparmiare il pensiero». Da un punto di vista pratico, la semplicità e la trasparenza del metodo ne costituiscono un punto a favore. Anche singoli aspetti – il legame tra successo e sostanza, il capitale immobilizzato, gli utili eccedenti e la loro minaccia da parte della concorrenza – sono riconosciuti, anche se il loro collegamento metodologico in una formula è dubbio. Di conseguenza, anche le raccomandazioni professionali sulla valutazione delle imprese consentono il metodo pratico solo «se si può presumere che conduca a risultati comparabili a quelli ottenuti con metodi basati su principi economici». Ciononostante, il metodo pratico è la procedura standard per le valutazioni fiscali dell’amministrazione fiscale. Le sentenze discusse di seguito forniscono indicazioni sul suo utilizzo in contesti fiscali, ma anche extra-fiscali.

Leggete qui l’articolo completo tratto da SwissAccounting|Standard 4|2025 (in tedesco).

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