Data di valutazione e corona

08.05.2020
Author wevalue AG

La “Corona” deve essere considerata nella valutazione aziendale?

Dipende – come sempre – e in questo caso dalla data di valutazione. Una “situazione straordinaria” si è verificata al più tardi con le decisioni del Consiglio federale del 16 marzo 2020. Per le valutazioni di questa o di un’altra data successiva, si deve tenere pienamente conto degli effetti di “Corona”. Abbiamo già fornito informazioni in merito.

Effetti identificabili o meno alla data di misurazione

Per le date di valutazione antecedenti il 16 marzo 2020, ciò che conta è se “Corona” e i relativi effetti “sarebbero stati identificabili alla data di valutazione … con ragionevole diligenza, con sufficiente probabilità a tale data” (FM.35). “Il benchmark per la portata e la profondità di tali indagini può essere il livello di conoscenza che sarebbe stato raggiungibile con la dovuta diligenza da condurre alla data di valutazione” (Commentary FM, pag. 49).

Decisivo lo scopo della valutazione

Sulla base di questo principio, è importante anche lo scopo della valutazione: Nel caso di una valutazione “non regolamentata” basata su iniziative imprenditoriali – ad esempio, acquisto o vendita – la negoziazione del prezzo pone fine a qualsiasi discussione sul valore. Se e in che misura “Corona” è rilevante per il valore viene deciso dalle parti.

Nel caso di valutazioni “regolamentate”, cioè richieste per legge, la legge determina il concetto di valutazione: se, ad esempio, si tratta della determinazione di valori di mercato (oggettivi), ciò presuppone una vendita alla data di valutazione. La considerazione delle variazioni non riconoscibili a tale data è considerata solo “se si tratta di eventi la cui radice è già stata posta alla data di valutazione” (FM.36). Il problema di questa “teoria delle radici” è ovvio, perché “Corona” non si sarebbe verificata anche senza una precedente infezione iniziale degli animali e poi degli esseri umani. Pertanto, “causa ed effetto in questi casi devono essere valutati criticamente e giustificati in modo plausibile” (FM.36).

Conclusione

A nostro avviso, la “situazione straordinaria” è un evento non prevedibile al 31 dicembre 2019 e non può essere presa in considerazione nelle valutazioni previste dalla legge in questa – e in una data precedente – data di riferimento. Ciò vale, ad esempio, per la valutazione di azioni, partecipazioni e società a fini contabili e fiscali (svalutazioni), nonché per gli eventi di valutazione ai sensi del diritto successorio e del diritto immobiliare.

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