Oltre l’orizzonte: variazioni di valore dopo la data di riferimento

02.02.2026
Author wevalue AG

La data di chiusura del bilancio, così come la data di valutazione, è considerata non negoziabile. Il calcolo del risultato per il periodo richiede che tutte le variazioni di valore fino alla data di chiusura del bilancio del periodo trascorso siano imputate a tale data. Il caso deciso dal Tribunale federale il 4 settembre 2025 (9C_98/2025) dimostra che, almeno per quanto riguarda la questione della sostenibilità delle variazioni di valore, può essere determinante anche l’andamento successivo alla data di chiusura del bilancio.

Dal prezzo di borsa al valore contabile

La A AG deteneva, nell’ambito di un family office, quote di una società quotata in borsa. Queste quote sono state inizialmente valutate nell’ambito della valutazione di mercato (mark-to-market) al corso di borsa vigente alla data di chiusura del bilancio e le variazioni di valore sono state contabilizzate con effetto sul risultato. Questo metodo di valutazione è stato modificato nel 2013/14. Da quel momento in poi, in base al principio del valore minimo, è stato utilizzato il valore contabile o, se inferiore, il corso di borsa. Non è stata effettuata alcuna rivalutazione al di sopra del valore contabile, nemmeno in caso di corsi di borsa più elevati.

Dal valore contabile al prezzo di borsa

L’ufficio delle imposte non ha riconosciuto tale richiesta e, in base all’art. 62 cpv. 4 LIFD, ha fissato un corso di borsa più elevato. A tal fine è stata presa in considerazione anche l’evoluzione del valore dell’azione tra la data di chiusura del bilancio e il momento della tassazione.

L’art. 62 cpv. 4 LIFD stabilisce che «le rettifiche di valore e gli ammortamenti […] sono imputati all’utile imponibile nella misura in cui non siano più giustificati». Secondo il Tribunale federale, la disposizione contiene «un obbligo di rivalutazione fiscale, in quanto l’autorità fiscale è autorizzata a valutare autonomamente la partecipazione in questione con effetti fiscali fino a un massimo pari al costo di acquisto. La disposizione è eccezionale in quanto tratta allo stesso modo gli ammortamenti e le rettifiche di valore su partecipazioni qualificate, privando i primi del loro carattere definitivo. Poiché la rivalutazione nel bilancio fiscale ha un effetto di aumento dell’imposta, spetta all’autorità fiscale dimostrare che si è verificato un recupero di valore sostenibile» (E.3.1).

Valutazione del valore fino alla tassazione?

Tra le altre cose, era controverso se l’ufficio delle imposte, nella valutazione del prezzo di borsa più elevato, potesse tenere conto anche dell’andamento del prezzo dell’azione dopo la data di chiusura del bilancio, vale a dire fino al momento della valutazione. La contribuente stessa sosteneva che il corso medio ponderato dell’azione – il capitale proprio ponderato e il dividendo capitalizzato – alla data di chiusura del bilancio avrebbe portato a valori inferiori.

Il Tribunale federale ha respinto queste obiezioni. Da un lato, non è irragionevole valutare la partecipazione in una società quotata in borsa proprio in base al suo corso di borsa. Inoltre, «non è contestabile che l’autorità fiscale […] abbia tenuto conto dell’andamento del valore fino al momento della tassazione. Ciò non costituisce evidentemente una violazione del principio di determinante, che è stato consapevolmente derogato dal legislatore con la disposizione dell’art. 62 cpv. 4 LIFD» (E.5.2.).

Oggettivazione delle possibilità di conoscenza

La sentenza del Tribunale federale è in gran parte motivata in modo convincente. Appare comprensibile che le azioni di una società quotata in borsa siano valutate al corso di borsa. Si può condividere anche la valutazione secondo cui, nel giudicare la permanenza di una svalutazione, occorre fare riferimento a un periodo più lungo e all’andamento successivo alla data di chiusura del bilancio.

Appare invece problematico che tale periodo termini solo con l’accertamento fiscale. Se ci si basasse, ad esempio, sulla data effettiva o legale di redazione o approvazione del conto annuale, la valutazione e la tassazione risulterebbero più oggettive. D’altro canto, i contribuenti avrebbero così la possibilità di effettuare una valutazione conforme al diritto commerciale ed evitare sorprese nella stima.

Un’altra nota: la sentenza riguarda la contabilità secondo il Codice delle obbligazioni o le deroghe fiscali da essa derivanti. Ai fini della valutazione aziendale, resta valido il principio secondo cui devono essere presi in considerazione solo gli sviluppi riconoscibili alla data di valutazione.

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